Poteri sostitutivi nella ricostruzione privata: i Comuni potranno nominare Commissari
Vari i provvedimenti adottati nella cabina di coordinamento
La Cabina di Coordinamento sisma 2016 ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza che introduce una nuova possibilità per i Comuni che decidono di sostituirsi ai privati in caso di inerzia nella ricostruzione privata.
L’Ordinanza istituisce infatti un Albo dei Commissari, gestito dal Commissario Straordinario. Chi è interessato deve presentare una manifestazione di interesse per essere incluso nell’Albo, e rispettare determinati requisiti di idoneità e competenza specifica nel campo della ricostruzione. Oltre a non dover avere conflitti di interesse con le imprese incaricate dei lavori, l’incarico di Commissario non può essere conferito a chi ha svolto, negli ultimi due anni, incarichi di progettazione, direzione lavori o altre attività tecniche nei cantieri oggetto di commissariamento.
“Una misura attesa dai Comuni e dai cittadini e su cui abbiamo ragionato attentamente insieme alle Regioni e agli Uffici speciali per la ricostruzione – dichiara la Struttura commissariale sisma 2016 -. L’Ordinanza introduce una novità che consentirà finalmente ai Comuni di avere uno strumento in più per ricomporre in modo coerente e sicuro il tessuto urbano dei propri borghi.
Importanti in particolar modo l’introduzione della possibilità per il Comune di intervenire nel caso
di mancata costituzione di consorzio obbligatorio entro i termini di legge e nel caso di inerzia degli organi del consorzio, sia direttamente sia tramite nomina del Commissario”.
L’Ordinanza prevede che i Comuni, dopo aver notificato un preavviso di 30 giorni, possano sostituirsi ai proprietari di immobili che non hanno risposto o che sono inerti, dissenzienti o irreperibili, in modo che si possa procedere con gli interventi di ricostruzione. Il Comune può anche decidere di nominare un Commissario (selezionato da un elenco specifico), che agirà con tutti i poteri necessari. L’obiettivo è garantire una risposta più efficiente e tempestiva nelle operazioni di ricostruzione degli edifici inagibili.
A integrare sinergicamente le disposizioni sul nuovo Albo dei Commissari e i poteri sostitutivi dei Comuni, interviene anche un’altra Ordinanza che introduce novità nella gestione delle spese professionali degli amministratori di condominio e dei consorzi coinvolti nella ricostruzione privata. Le due Ordinanze dialogano tra di loro, in modo da rendere le regole e i compensi per questi ruoli chiave per il buon andamento delle procedure private, più chiari e adeguati.
L’Ordinanza stabilisce che le spese saranno coperte fino a un massimo calcolato attraverso una scala progressiva di percentuali applicate agli importi degli interventi. In particolare le percentuali sono: 1,50% per contributi fino a 500.000 euro, 0.80% per contributi tra 500.001 euro 1.000.000 euro, 0.50% per contributi tra 1.000.001 euro e 2.000.000 euro e 0.20% per contributi superiori a 2.000.000 euro. Le percentuali possono essere incrementate se gli amministratori di condominio o i presidenti di consorzio soddisfano specifici requisiti professionali. Il compenso per le spese professionali è unico e omnicomprensivo e può includere fino al 10% di spese forfettarie. Il compenso inoltre sarà corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei
lavori e il pagamento dovrà essere approvato dall’assemblea dei condomini o dei consorziati.