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Pescara

Multe annullate: “Non omologato l’autovelox di Bussi”

Bussi sul Tirino. È di ieri la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pescara con la quale è stato accolto il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione di pagamento per presunte violazioni al codice della strada, emanata dalla Prefettura di Pescara, per le multe comminate dall’autovelox posto all’ingresso di Bussi.

L’ennesima vittima del noto autovelox aveva proposto a suo tempo, con il patrocinio dell’avvocato Carlotta Ludovici, innanzi alla Prefettura di Pescara il ricorso avverso più contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale di Bussi per presunto superamento dei limiti di velocità. L’ente pubblico riteneva di condividere le controdeduzioni del Comune di Bussi relative per lo più alla problematica della omologazione dell’apparecchio e rigettava, quindi, l’opposizione.

“L’utente della strada, convinto delle proprie ragioni e con caparbietà,”, riferisce l’avvocato Ludovici, “proponeva opposizione contro il provvedimento emesso dall’UTG di Pescara, ex lege avanti al Giudice di Pace di Pescara, e a ragione, atteso che quest’ultimo accoglieva le sue istanze”.

“Il Giudice adito”, spiega ancora il legale, “affrontando ancora una volta e con dovizia di particolari l’annosa problematica inerente l’omologazione degli autovelox, ha sentenziato che le due procedure, di approvazione e di omologazione, sono del tutto differenti tra loro. Il Giudicante ha basato la propria decisione sia sulla normativa primaria dettata dal Codice della Strada, la quale letteralmente statuisce che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, sia sulle innumerevoli sentenze di merito conformi e decisamente orientate nel ritenere che approvazione ed omologazione sono due procedure tecniche differenti, sia e soprattutto sulla recente decisione adottata dalla Suprema Corte di Cassazione”.

Nello specifico la Cassazione “ha statuito in modo lapalissiano e granitico che non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è omologato, ma solo approvato, ritenendo così illegittima questa che è stata sino ad ora la prassi. La norma cui giustamente hanno fatto riferimento gli Ermellini è l’articolo 142, comma 6, Cds, il quale prevede che le apparecchiature di rilevamento debbano essere debitamente omologate. I procedimenti amministrativi di approvazione e di omologazione non sono sovrapponibili, le apparecchiature approvate devono, quindi, essere tenute distinte da quelle omologate”

“Il Giudice di Pace di Pescara, dopo aver appurato che l’autovelox sito lungo la strada statale 153 a Bussi Sul Tirino è stato semplicemente approvato, correttamente ha annullato il provvedimento impugnato e per conseguenza le multe sottese, che prevedevano sanzioni pecuniarie onerose e la decurtazione dei punti dalla patente”, conclude l’avvocato Ludovici.

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