Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con apposita ordinanza ha fissato dal 15 giugno al 15 ottobre 2024 il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi sull’intero territorio regionale.
Nella stessa ordinanza viene indicato anche il periodo di durata della Campagna AIB (anti incendio boschivo) che quest’anno partirà l’8 luglio per concludersi il 15 settembre, salvo proroghe o anticipi.
Per tutto il periodo della Campagna AIB sarà attiva la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) che si avvarrà anche delle risorse umane e strumentali dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali – secondo le convenzioni in essere – nonché del personale regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con la Regione Abruzzo.
Nel provvedimento promulgato, viene altresì demandato all’Agenzia Regionale di Protezione Civile ogni iniziativa utile a incrementare la tutale del patrimonio ambientale regionale.
“Anche quest’anno, il sistema regionale di protezione civile risponderà con grande efficacia alla piaga degli incendi boschivi”, ha detto il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini. “I nostri Volontari in collaborazione con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali, sono pronti per far fronte ad eventuali esigenze che ci auguriamo non si verifichino”.
L’intervento di Casinghini si conclude con l’auspicio che “tutti i cittadini, come di consueto, si facciano ‘vedette’ sul territorio per allertare il sistema regionale attraverso il Numero Unico di Emergenza 1 1 2 in caso di incendi boschivi che mettono a rischio l’enorme patrimonio boschivo della nostra regione”.
Durante il “Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi” nelle zone boscate, così come prevede la legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2014, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:
a) è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonchè compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
b) è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;
c) nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte;
d) nelle discariche è vietato procedere alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;
e) e’ fatto obbligo al gestore della discarica di procedere all’immediato spegnimento di eventuali incendi che dovessero comunque insorgervi;
f) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco;
g) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.
In generale, ai fini di quanto stabilito dalla citata legge regionale e dalla menzionata ordinanza presidenziale, tutto il patrimonio boschivo regionale, caratterizzato dalla presenza di tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale e numerose Riserve naturali, viene ritenuto area a rischio di incendio boschivo e pertanto è vietato a chiunque di accendere fuochi all’interno di queste aree.