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Teramo

Il rischio dei fulmini e i dispositivi di sicurezza: l’intervento

Le riflessioni dopo la tragedia di Alba Adriatica

Sayonara Tortoreto

Alba Adriatica. L’incidente dello scorso mese di agosto, un fulmine caduto in spiaggia, che poi ha causato la morte di Pamela Di Lorenzo, giovane madre di Alba Adriatica, ripropone una tematica, probabilmente, sottovalutata.

A prescindere da quello che sarà l’esito dell’inchiesta e delle responsabilità, eventuali, sui soccorsi alla giovane donna, si sono elementi sui quali avanzare delle riflessioni.
Come quelle che fa un nostro lettore e che pone l’accento su alcuni dispositivi.

Oggi esistono i TWS, dispositivi di protezione collettiva che sono stati normati nel 2021 con la CEI EN 62793. All’interno di questa norma ci sono anche le procedure per fare una valutazione del rischio di merito.
I dispositivi denominati tws (thunderstorm warning systems (TWSs) sono letteralmente “sistemi di allarme temporali” e nello specifico leggono la distanza dei fulmini dalla zona da preallarmare. Sono come il lampeggiante e il cicalino di un mezzo che fa retromarcia. Avvertono del rischio fulmini a mezzo di un messaggio vocale multilingue che invita le persone a recarsi in luoghi definiti sicuri dai compilatori dei DVR. Questa tecnologia risponde alle richieste del Dlgs 81.08. Decreto che richiede un adeguamento ad un’evoluzione tecnica che è in grado di ridurre i rischi quando questa si presenta. Inoltre, il Dlgs 81.08 impone di avvertire del rischio tutte le persone che sono esposte ad esso e i TWS lo fanno. Le spiagge sono un luogo di lavoro per le forze dell’ordine, gli operatori ecologici, il servizio di pronto soccorso e anche dei concessionari che gestiscono i lotti di spiagge a servizio privato.

Oggi gli incidenti dovuti ai fulmini sono moltissimi. Ogni anno creano medie di 20 morti e 300 feriti nella sola penisola italiana. In questa analisi il dato che emerge è che le persone vengono colpite prima della caduta della pioggia. Questo significa che manca la percezione del rischio.

Fino al 2021 le norme tecniche in merito ai fulmini si sono occupate con la CEI EN62305 degli edifici, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature. Di fatto le soluzioni applicabili per la prevenzione di questi incidenti all’aperto non avevano nessuna soluzione normativa e sebbene i TWS esistessero era facoltà del tecnico della sicurezza cercare soluzioni idonee a ridurre/azzerare il rischio in merito a questa tipologia di incidente.

Premesso che i temporali con i relativi fulmini, la grandine e le potenti raffiche di vento hanno dimostrato una continuità di incidenti nelle aree non auto protette e in alcuni casi documentati anche in quelle definite autoprotette. Seguendo Il decreto legislativo 81.08, tutte le figure che operano in aree non autoprotette devono essere informate di ogni rischio (art 15), e di conseguenza anche del rischio meteo, questo al pari dei cartelli d’avviso di pavimento bagnato che può provocare scivolamento.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede l’esclusione della sua applicazione alle zone turistiche. L’EBNT Ente Nazionale bilaterale Turismo, costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams – CGIL, Fisascat – CISL, UILTuCS – UIL, ha redatto nel 2020 un documento sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Allego il file “rischi-della-balneazione.pdf”. Nel capitolo 4 “gli stabilimenti balneari” cita parlando del Dlgs.81.08: “É bene infatti fare un importante precisazione: l’imprenditore balneare, o più correttamente il datore di lavoro ha il dovere di tutelare i propri lavoratori da tutti i rischi come recita la norma, pertanto l’oggetto della tutela del decreto in questione sono i lavoratori, ma è di tutta evidenza come anche i visitatori e i clienti debbano essere tutelati dalla necessità di fruire di aspetti infrastrutturali a norma e comunque non pericolosi.”

Il documento fa inoltre riferimento all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – Guidelines for safe recreational water environments, coastal and fresh waters (Linee guida per la sicurezza degli ambienti acquatici nei quali vengono svolte attività ricreative, acque costiere ed interne). Nell’appendice I – “Cenni storici normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, viene citato l’art. 437: “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

Di fatto le spiagge sono luogo d’ispezione delle forze dell’ordine, di personale sanitario dov’è necessario, personale addetto alla pulizia dell’arena e dei luoghi attigui. Sono zone pertanto sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Nel documento dell’EBNT si tratta la gestione dell’incidente avvenuto da condizioni meteo avverse sulle spiagge. Oltre a questo, a pag. 91, i relatori, come dichiarato nel documento, spinti dalla pandemia del corona virus, includono le spiagge libere nella valutazione dei rischi. Se questa scelta viene fatta per il covid, perché non farlo per altri rischi quali i fulmini? Nel testo si legge: “Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare”.

Integrare i TWS dando le informazioni sul rischio fulmini in autonomia non implica nemmeno grandi opere dato che lavorano anche con pannelli solari senza ausilio di una rete elettrica in zona, sono muniti di lampeggiante e altoparlante ed hanno la caratteristica di informare del rischio in più lingue, dando le istruzioni al personale e ai bagnanti delle azioni da intraprendere per autotutelarsi. Un esempio è il recarsi in aree autoprotette. Un esempio della frase che proviene dagli altoparlanti è: Fronte temporalesco con fulmini in arrivo, il personale e i bagnanti sono pregati di dirigersi verso le aree autoprotette indicate nella segnaletica di zona.
il D.Lgs. 81/2008 definisce l’informazione come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Con l’informazione, infatti, i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda. È in questa ottica che si sviluppa l’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, stabilendo i contenuti dell’informazione da fornire ai lavoratori.

A questo si aggiunge l’art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Nel giugno 2021 è subentrata la norma CEI EN IEC 62793 che descrive le caratteristiche dei sistemi di rilevamento temporali e descrive anche come effettuare una valutazione del rischio fulminazione omnicomprensivo, ossia sia per la vita umana, sia per le strutture/impianti e sia esternamente a queste strutture. I sistemi citati nella norma garantiscono un preallerta in merito al rischio impatto fulmini, trombe d’aria, o grandine, in grado di indicare il momento nel quale i rischi di questo tipo aumentano in zona. Questo perché i fulmini, in tutti e tre i casi citati di pericolo meteo, sono sempre presenti facendo prevenzione anche su eventi diversi da se stessi o non misurabili. Questi sistemi sono dotati di allarme di merito e vanno a compensare gli obblighi di informazione sul rischio, come previsto dal art.15 lettera v e dal art.162 del Dlgs 81/2008, – definizioni m) – o) dando indicazioni, a mezzo di segnalatori acustico visivi, per far rientrare il personale in aree autoprotette. Soluzione normativa che di fatto diventa la soluzione tecnica alla valutazione del rischio di eventi meteo come i fulmini, o che si presentano in concomitanza ai fulmini come trombe d’aria e grandine. Questi sistemi sono diventati essenziali al pari della segnalazione acustico visiva presente sui carrelli elevatori o dei sistemi antiincendio che attivano tutti i sistemi di informazione e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Quando si parla di fulmini i tecnici in genere si basano sulla norma CEI EN 62305 che è riferita SOLO alla protezione dai fulmini di edifici strutture ed impianti e considera solo i danni ad esseri viventi e beni che sono presenti o operano con impianti e attrezzature, strutture o in edifici. Questa norma non entra nel merito delle aree non autoprotette e non crea nessun presupposto per preallertare il personale esposto al rischio come previsto per legge e non deve trarre in inganno l’RSPP o il CTU.

L’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 delinea le disposizioni generali di sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui seguenti punti:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; e questo mette in campo i TWS come evoluzione della tecnica.
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
L’art 43 del D. Lgs.81/2008 che nello specifico cita:
Al punto 1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Al punto 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

L’art 96 del D.Lgs. 81.2008 tratta i cantieri che in linea generale sono temporanei o come nel caso dei cantieri navali o nautici che sono fissi con cicli di cantieristica temporanea interna.
Questo articolo, solo rimarca l’articolo 15 che impone che tutti i rischi vengano valutati, anche nel caso che non ci sia una continuità stabile di lavoro il Dlgs 81.08 si preoccupa di sottolineare quanto segue: Al punto 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

L’Art 162 del D.Lgs. 81.2008 nello specifico definisce:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 marzo – 9 maggio 2013, n. 20125 ove si evince che più imputati venivano condannati per aver omesso la predisposizione e l’attuazione dei piani per la sicurezza sul lavoro ex TU n. 81/2008, in occasione del decesso di un lavoratore, cagionato da un fulmine. I difensori ricorrevano in Cassazione: adducevano all’imprevedibilità dell’evento e, per ultima, all’estraneità dalle posizioni di garanzia per alcuni di essi, il cui rapporto di lavoro con la vittima non era mai stato realmente formalizzato. La Cassazione, Quarta sezione Penale, con la sentenza n. 20125, depositata il 9 maggio 2013, per quanto segue, respinge ogni ricorso.

La normativa sulla sicurezza punisce tutti i responsabili, anche quando quel dipendente è stato illecitamente assunto. “Tutti i responsabili devono farsi carico della sicurezza del cantiere e dunque intervenire per avvisare del rischio derivante dalla presenza della linea elettrica, tanto più in presenza di avverse condizioni del tempo che avrebbero imposto, quanto meno, la sospensione dei lavori”. Tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione sono comunque a carico dell’utilizzatore, anche quando il committente ha di fatto usufruito di un rapporto di appalto di mera manodopera, in evidente violazione dei divieti di legge – l. n. 1369/1960 -. Opera, ad ogni effetto, l’assimilazione del rapporto incardinato a quello della regolare dipendenza e, per quanto previsto dalla normativa regolante la somministrazione di lavoro – art. 23, d. lgs. n. 276/2003 – l’estensione di tutti.

Visti i cambiamenti climatici che portano un aumento delle temperature dalle quali si rileva una maggiore umidità che accentua le precipitazioni estreme, causando temporali e fenomeni elettrici naturali sempre più devastanti ormai palesi a tutti.

Visto che il danno indiretto da fulmine può derivare da eventi come esplosioni, incendi, proiettili di detriti mettendo in serio pericolo le persone al di fuori degli edifici, stabili ed impianti e sporadicamente all’interno.

Visto che la caduta diretta o nelle vicinanze di un fulmine può provocare morte o danni gravi permanenti come paralisi, amnesie, problemi cardiaci, ustioni, problemi alla vista (bagliore) problemi all’udito (tuono), problemi psicologici al lungo termine, osteonecrosi e altre patologie evidenziate dall’ISS.

Considerato che non è percepibile all’occhio umano la distanza del rischio effettivo di caduta fulmini e la valutazione del rischio richiede un apporto tecnico di misura affidabile.

Sapendo che nella valutazione del rischio, il danno da fulmine crea un’entità di danno gravissimo e una probabilità di accadimento poco probabile, che genera un rischio rilevante, dato per cui vengono previste ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.

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