La proposta di legge abruzzese sulle aree per le rinnovabili è un bluff
L'intervento del Forum H2O
“La proposta di legge sulle aree non idonee per eolico e fotovoltaico è un vero e proprio bluff.
Davanti a 3 miliardi di euro di investimenti e decine miliardi di ricavi per i proponenti dei quasi 3.000 MW di potenza da installare entro il 2030, giusto per fare capire gli interessi che gravitano intorno a questo provvedimento, sì sta cercando di andare a una legge blitz approvata senza dibattito e fondata su una narrazione contraria alla realtà.
Basta leggere la proposta di legge, uscita all’ultimo secondo il 3 dicembre dalla Giunta regionale per essere approvata a tambur battente martedì prossimo dal Consiglio Regionale, per rendersi conto che per i prossimi decenni il territorio abruzzese non avrà una pianificazione decente per lo sviluppo ordinato di eolico, fotovoltaico e altre fonti rinnovabili” così il Forum H2O, che per primo a luglio aveva sollevato la questione, smentisce carte alla mano il racconto di chi vuole fare passare questa proposta come un provvedimento equilibrato.
La legge dovrà individuare e disciplinare le
1) aree idonee, dove i procedimenti per l’approvazione dei progetti sono accelerati;
2) aree ordinarie, dove i progetti saranno esaminati con le leggi ordinarie;
3) aree non idonee, dove gli impianti saranno vietati.
Basterà dire che i grandi impianti eolici e rinnovabili potranno continuare a essere realizzati (come aree ordinarie) in aree individuate dalla legge come “bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze” oppure in terreni confinanti con centri e nuclei storici che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.
In sintesi, su un colle da cui si vede mezzo Abruzzo si potrà piazzare una torre eolica alta come la torre Eiffel.
Altro che evitare l’effetto selva come qualcuno in questi giorni ha raccontato.
Oppure un centro storico potrà essere assediato da una distesa di pannelli fotovoltaici.
Questo perché i dirigenti della Regione che hanno bozzato il testo hanno inspiegabilmente escluso dalle aree non idonee due categorie di beni culturali individuati dalle lettere c) e d) dell’art.136 del testo unico dei Beni Culturali.
Solo le aree agricole intensive saranno aree non idonee mentre, per fare un esempio, un campo di zafferano, se non ha ricevuto fondi di investimento dagli enti negli ultimi anni, potrà essere espropriato per realizzare un mega-impianto di rinnovabili.
Una forma di populismo agricolo al contrario che preferisce tutelare un campo di mais invece che una produzione di qualità. Tutto ciò, tra l’altro, quando l’introduzione dell’agrivoltaico, se ben pianificato, può permettere lo sviluppo delle rinnovabili proprio dove ci sono le coltivazioni intensive.
Per non dire dell’assenza di fasce cuscinetto tra il confine delle aree protette e gli impianti, come se una torre eolica di 300 metri di altezza non abbia alcun impatto sulla bellezza di un territorio se messa a 1 metro dal confine di una riserva naturale. Immaginate una qualsiasi riserva naturale abruzzese assediata proprio sul confine da distese di pannelli….
Sì aggiungano passaggi generici che potrebbero scatenare una guerra alle interpretazioni che faranno male anche allo sviluppo delle rinnovabili mettendole alla mercé del funzionario di turno, come quella delle aree aventi “misure generali di conservazione”, che resterebbero escluse. Sono solo i siti Natura2000 o comprendono anche le aree perimetrate come A1 e A2 del piano paesaggistico? Allora perché non scriverlo chiaramente?
Nessun accenno ai beni culturali come fiumi, laghi, aree gravate da uso civico, tratturi ecc elencati dall’art.142 del Testo unico dei Beni culturali.
Per non parlare dell’assenza di sistemi di premialità per le comunità energetiche, cioè per i progetti promossi dal basso da enti locali e cittadini e non da multinazionali.
Come al solito nelle leggi bisogna vedere anche le virgole anche se qui la cosa è evidente fin dai commi interi.
Auspichiamo che i consiglieri regionali aprano all’audizione pubblica di tutti i portatori di interessi, affinché le varie posizioni su un tema così rilevante per i prossimi decenni siano rese evidenti e discusse in maniera aperta, davanti a tutti. Sì può fare in un paio di settimane se vi è la volontà.
Le rinnovabili vanno fatte per bene e in maniera ordinata.
Qui sotto l’elenco delle aree che la Regione potrebbe individuare come aree non idonee, giusto per capire di cosa parliamo.
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non gia' a rallentare la realizzazione degli impianti, bensi' ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovra' essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri: a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito; b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto, c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei; d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo' riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ne' tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi e' infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazioni delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunita' localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio; e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area; f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita' di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: • i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo; • zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica; • zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; • le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale; • le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; • le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); • le Important Bird Areas (I.B.A.); • le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; • le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo; • le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.; • zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.