
Il limite minimo biennale di 25.530,53 euro per la raccolta del gioco del Lotto non può essere valutato a prescindere dal contesto generale in cui si trova il punto vendita, in quanto “rappresenta un parametro indiziario e non un presupposto assoluto ed automatico per la revoca della concessione, specie laddove emergano situazioni oggettive e documentate che abbiano inciso sulla performance della ricevitoria”.
A scriverlo, riporta Agipronews, è il Tar del Lazio nella sentenza con cui accoglie il ricorso della titolare dell’esercizio dell’Aquila in viale Nizza contro la revoca della concessione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) aveva adottato il provvedimento a marzo 2024, per il mancato raggiungimento, da parte del punto vendita, del limite minimo di raccolta nel biennio 2021/2022.
I giudici amministrativi hanno quindi accolto le osservazioni della ricorrente, riconoscendo che la ricevitoria è tornata nella sua sede originaria solo nel 2021, dopo averla dovuta abbandonare nel 2009 a causa del terremoto. Proprio gli effetti del sisma influenzano il contesto urbano della città dell’Aquila che, si legge nella sentenza, “permane ancora oggi caratterizzato da difficoltà di accesso e da una limitata ripresa della vita economica e sociale”. Inoltre, “nei primi mesi del 2024 si è registrato un netto incremento della raccolta, correlato anche alla ripresa delle attività universitarie in prossimità dell’esercizio”. Di conseguenza, “l’applicazione del parametro reddituale in termini meramente aritmetici e avulsi dal contesto concreto si risolve in una violazione ingiustificata del principio di proporzionalità e nella frustrazione della finalità propria della disciplina del gioco pubblico, la quale non è orientata alla mera produttività economica delle ricevitorie, ma piuttosto all’efficiente, ordinato ed equilibrato presidio del territorio”.
Il Tar del Lazio ha inoltre evidenziato come i dati del 2022 rientrino nel periodo di sospensione dei limiti minimi di raccolta del gioco del Lotto, dovuta alla pandemia da Covid-19. Una sospensione stabilita dalla stessa Adm per il biennio 2021/2022 e che, come già emerso in altre sentenze dello stesso tribunale, “impone una lettura estensiva della tutela anche per l’annualità 2022, e dunque anche in relazione al biennio 2022/2023, specie ove l’annualità 2022 risenta ancora strutturalmente della coda dell’emergenza pandemica”. Il superamento o meno della soglia di raccolta deve essere quindi valutato “in relazione al contesto concreto in cui l’attività si è svolta, specie laddove ricorrano eventi straordinari ed esterni, come il sisma del 2009 o gli effetti perduranti della pandemia, che abbiano inciso in modo determinante sulla capacità operativa dell’esercizio”.