La legge sulla caccia della Regione Abruzzo finisce davanti alla Corte Costituzionale
Il Tar dell'Aquila ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle associazioni venatorie
“Il Tar dell’Aquila ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle associazioni venatorie abruzzesi circa la modifica apportata dalla Regione Abruzzo alla legge sulla caccia. Si tratta in particolare dell’articolo 3, comma 3, della Legge regionale numero 11 del 9 marzo 2023 che ha introdotto un nuovo metodo di calcolo (metodo D’Hondt) della rappresentatività delle associazioni all’interno dei COGES (Comitati di gestione) degli ATC (Ambiti territoriali di caccia). Una novità che ha generato una netta riduzione, talora di esclusione, di molte realtà venatorie in seno ai COGES con relativo implemento della rappresentatività di una associazione, cioè la FIDC (Federazione italiana della Caccia)”.
Contro la modifica hanno presentato ricorso al Tar diverse associazioni venatorie, comprese l’Associazione Liberacaccia Abruzzo, Enalcaccia P.T. e Arcicaccia comitato regionale per l’Abruzzo per il tramite degli avvocati Manola Di Pasquale, Lorenzo De Gregoriis e Jacopo Ambrosini.
“La vicenda giuridica si inserisce nell’ampia materia di gestione della caccia. Il territorio regionale destinato alla caccia programmata è suddiviso in Ambiti Territoriali di dimensioni subprovinciali gestiti da organi direttivi in cui “deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60% dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20% dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20% da rappresentanti degli enti locali” (legge 157/1992). La Regione Abruzzo ha disciplinato gli ATC nella legge n. 10/2004 che per quanto concerne la composizione dei comitati di gestione prevede: sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in Provincia; sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; quattro esperti designati dalla Regione e dai comuni interessati. I rappresentanti delle associazioni sono sempre stati designati, come previsto dalla legge stessa, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l’ambito. Gli altri rappresentanti sono stati sempre designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale”.
E ancora: “Nel 2023 la Regione interviene modificando solo la selezione dei rappresentanti delle associazioni, nel senso che il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale va ora ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo D’Hondt. Da qui i ricorsi di quelle associazioni venatorie che hanno visto una drastica e sproporzionata riduzione della propria presenza nei COGES, con conseguente incremento invece dei rappresentanti della Federazione Italiana della Caccia. Dal Tar arriva una prima importante risposta verso un provvedimento della Regione evidentemente sbilanciato e che lede i diritti delle minoranze. Riteniamo le violazioni gravi e attendiamo ora la pronuncia della Corte Costituzionale, commentano gli avvocati.