La quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di TUA spa che chiedeva di riformare la sentenza del TAR Abruzzo riguardante la riconferma, disposta il 12 settembre 2017 dall’allora presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, in favore di Tullio Tonelli quale presidente della società di trasporto regionale, contestata in quanto lo stesso Tonelli era già amministratore unico di altra società comunale (Pescara Energia s.p.a.).
1) L’incompatibilità tra i due incarichi (presidente di società regionale e amministratore unico di società comunale) veniva ravvisata dal momento che Tonelli era risultato destinatario, quale presidente di TUA, di diverse deleghe di natura gestionale (nomina consulenti, poteri di spesa e nomina commissioni di concorso).
Deleghe, queste, tutte intervenute tra la prima nomina (febbraio 2017) e l’atto di riconferma (settembre 2017).
2) Successivamente, con provvedimento del 13 maggio 2019, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di TUA applicava, nei confronti di D’Alfonso, la sanzione della inibizione nel conferire nuovi incarichi per un periodo di tre mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Decreto legislativo n. 39 del 2013. In particolare, si trattava di inibitoria trimestrale differita, ossia condizionata alla circostanza che questi possa, in futuro, di nuovo assumere la carica di presidente di Regione o comunque di componente di tale organismo.
3) Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo che accoglieva il ricorso di D’Alfonso, in quanto il responsabile corruzione di TUA non avrebbe svolto alcuna indagine circa la sussistenza di colpa in capo all’ex presidente della Regione. Di qui l’integrale difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento recante la suddetta inibitoria trimestrale.
Per questi motivi l’appello di TUA spa è stato ritenuto infondato e rigettato dal Consiglio di Stato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado del TAR Abruzzo a favore di
D’Alfonso.