Chieti. “Ancora una Ordinanza. Ancora una volta a pronunciarsi il Tribunale di Chieti che, con la decisione del Giudice Ilaria Prozzo, ribadisce per l’ennesima volta il diritto alle cure per bambini e per persone con autismo, richiamando nell’articolata ordinanza la Sentenza del Tribunale di Vasto n. 62 del 2020, sempre conseguita dalla nostra Associazione a seguito di un ricorso sul “merito” da parte della ASL Chieti. Il “corto circuito” tra diritto alle cure e la burofollia non accenna a ridursi. Prima del formale deposito del ricorso l’Associazione Autismo Abruzzo, attraverso il proprio Legale Avv. Gianni Legnini, aveva inviato una diffida segnalando l’urgenza dell’intervento richiamando il diritto alle prestazioni. Il Dott. Franco Caracciolo, Dirigente del Servizio Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo nella sua nota del 27 giugno 2024 inviata alla ASL Chieti ha specificato che:
“In attesa di riscontro in merito si ribadisce, a beneficio dell’istante, che è compito delle Aziende Sanitarie Locali assicurare le prestazioni LEA e che questo ente non ha competenza gerarchica rispetto alle ASL, né tantomeno ha poteri sostitutivi delle stesse.” Il Direttore della UOC GACEP (Asl Chieti) Dott. Francesco Bellisario nella risposta alla nota ricevuta dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo riferiva che: “Pertanto al momento non essendo giuridicamente ammissibile chiedere alla strutture di effettuare trattamenti extra-budget (che non potrebbero essere remunerati di questa ASL) né “saltare” la lista di attesa violando i diritti di altri pazienti che attendono da tempo, spiace comunicare che non è possibile la “presa in carico” immediata della bambina.”
L’Ordinanza del Giudice Ilaria Prozzo chiarisce senza alcun dubbio la responsabilità della ASL nella mancata erogazione del servizio e la diretta competenza nel monitoraggio delle effettive disponibilità presso le strutture a gestione propria e quelle accreditate. La minore è stata autorizzata al trattamento ambulatoriale dedicato per autismo, dall’Unità di Valutazione Multidimensionale della Asl 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, sicché del tutto ingiustificata è la mancata erogazione del trattamento terapeutico. In particolare, non può ritenersi sufficiente l’aver individuato una struttura accreditata presso la quale la bambina è stata collocata in lista di attesa, essendo invece necessaria la effettiva presa in carico della minore e la effettiva somministrazione della terapia prescritta dall’UVM. Tanto si desume chiaramente sia da quanto prescritto dall’art. 3, comma 2, lett. g, della legge 134/2015, che parla, appunto, di disponibilità sul territorio di strutture in grado di effettuare la presa in carico del miore, sia da quanto stabilito dalle “Linee Guida Regionali sulle attività e sulle procedure di competenza del Punto Unico di Accesso e della Unità di Valutazione Multidimensionale”, approvate con decreto del commissario ad acta n. 107/2013. All’art. 7 è, infatti, previsto che “il Distretto Sanitario attraverso il PUA è tenuto ad effettuare il monitoraggio costante dei suddetti esiti di valutazione UVM, in particolare procedendo alla verifica dei casi di pazienti di cui non risulti pervenuta alcuna comunicazione di presa in carico entro 30 giorni dalla data dell’autorizzazione UVM ed accertando, anche con il contatto diretto dell’interessato, i motivi che non hanno consentito la fruizione dei trattamenti”. Ciò significa che la ASL, non solo deve individuare strutture accreditate con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, stipulando apposite convenzioni, ma deve anche garantire che tali strutture eroghino effettivamente i trattamenti con la presa in carico dei minori, altrimenti l’ammissione al trattamento finirebbe per essere una mera formalità che non assicura al minore disabile alcuna effettiva assistenza. Deve essere la ASL, quindi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 134/2015, ad assicurare nel territorio di residenza, a tutte le persone affette da disturbo dello spettro autistico, l’effettiva erogazione di trattamenti terapeutici inseriti nei livelli essenziali di assistenza. “nell’ottica di un equo bilanciamento tra il diritto costituzionalmente tutelato alla salute della persona e l’interesse pubblico alla preservazione delle risorse finanziarie dello Stato, il primo non può non considerarsi preminente rispetto al secondo, il quale ha una connotazione essenzialmente economica. Sebbene, quindi, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi richiede una prestazione al Servizio Sanitario Nazionale, sia il rapporto costi-benefici che tale richiesta comporta, nei casi in cui sia indubbia l’esistenza di una situazione di urgenza, con rischio irreversibile per la salute del cittadino, superabile solo con cure tempestive non fornite dal servizio pubblico, l’esigenza fondamentale di cure immediate, che trova la sua derivazione nella Costituzione e non in leggi ordinarie, prevale sulle esigenze economiche della P.A., alla quale, pertanto, non può riconoscersi, per la tutela di tali subordinati interessi, un potere di affievolimento della preminente posizione soggettiva individuale..” (Tribunale di Vasto, sent. n. 62/2020 del 2/3/2020).
La ASL Chieti è stata anche condannata alle spese per 3.271€ oltre tasse e oneri. Risorse che potevano essere invece dedicate alle prestazioni riabilitative senza ritardi; ma fino a quando le norme amministrative violeranno i diritti delle persone autistiche non resta che rivolgersi ai giudici”. Si legge così in una nota di Dario Verzulli e Gianni Legnini di Autismo Abruzzo.