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Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 48 del 30 gennaio 2025, ha annullato un decreto ingiuntivo di 153.000 euro, accogliendo integralmente le difese presentate dalla SOS UTENTI APS a favore di una famiglia di piccoli imprenditori frentani sospinti fino all’orlo del fallimento, evitato con l’assistenza dell’Associazione; fallita, invece, la banca procedente.
La difesa del ricorrente è stata curata dall’avv. ortonese Andrea Florindi, del Foro di Chieti, e dal perito Gennaro Baccile, presidente onorario della SOS UTENTI APS, le cui consulenze sono risultate determinanti nel dimostrare l’insussistenza del credito preteso.
In particolare, l’Avv. Florindi ha eccepito la carenza probatoria del credito preteso dall’Istituto non avendo lo stesso ottemperato al proprio onere ex Art. 2697 C. C., non consentendo al Tribunale di verificare la fondatezza o meno delle sue pretese e su come si sia formato il saldo finale del conto corrente in merito al quale lo stesso Istituto aveva chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo.
Il Tribunale pone in rilievo che detto saldo a debito del corrente risultava “alimentato anche da oneri e spese indeterminate e non pattuite, da illegittima applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, nonché da interessi eccedenti la misura contemplata dalla L. 108\1996” (Legge sull’Usura).
Tutte eccezioni sollevate dalla difesa dell’avv. Florindi ed il Tribunale non ha potuto riscontrarne la effettiva fondatezza perché il creditore procedente “non ha ottemperato al proprio onere probatorio dell’art. 2697 C. C.”.
La Strategia processuale che la difesa del Correntista, curata dall’Avv. Florindi, ha dovuto seguire è stata imposta dalla circostanza che la Banca ,inizialmente creditrice, era stata dichiarata sostanzialmente “fallita” e chi ne ha rilevate le Attività e Passività non avrebbe potuto rispondere delle richieste documentali avanzate dal correntista.
La decisione del tribunale rappresenta un’importante conferma del principio secondo cui ogni richiesta di pagamento deve essere supportata da elementi probatori solidi e verificabili. Il caso evidenzia, inoltre, il ruolo cruciale svolto dalle associazioni di tutela dei consumatori, affidabili e consolidate, nel contrastare pratiche finanziarie scorrette e nel garantire il rispetto della legalità nei rapporti tra istituti di credito e cittadini.
La Famiglia Frentana si è vista così cancellare un debito consistente che in molti casi rappresenta il guado tra la disperazione e miseria e la ripresa positiva del cammino esistenziale.
Conclude il presidente onorario della SOS UTENTI APS, nonché Tecnico di fiducia del correntista, Il Dott. Gennaro Baccile: “Nei rapporti creditizi qualificati da aperure di credito in Conto Corrente, specialmente se avviati prima del 2000 o subito dopo, è sempre possibile individuare carenze informative ai sensi di legge che non hanno messo il correntista in condizione di sapere il vero costo del credito e come lo stesso si sia formato. In siffatte situazioni, da accertarsi preventivamente a cura di esperti e onesti centri Professionali come la SOS UTENTI APS, quando ne sussistono le possibilità, può essere consigliabile citare in giudizio la Banca oppure difendersi da richieste coattive. La giurisprudenza Frentana, e Abruzzese in generale, è molto at”.
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