E’ di qualche giorno fa la sentenza emessa dal Giudice di Pace di L’Aquila che ha condannato la Regione Abruzzo a risarcire i danni materiali subiti da un’automobilista a causa dell’attraversamento della strada da parte di un cervo di grosse dimensioni.
Nello specifico, il conducente del veicolo nell’agosto del 2020 si trovava a percorrere la S.P. 46 nel Comune di Tione degli Abruzzi, all’interno del Parco Sirente – Velino, allorquando veniva attinto improvvisamente dall’animale selvatico, che stava attraversando, saltando, la strada in questione. L’animale impattava violentemente ed improvvisamente il mezzo che riportava ingenti danni materiali alla carrozzeria e soltanto la velocità moderata con la quale viaggiava l’automobilista scongiurava la tragedia.
Il danneggiato, quindi, con il patrocinio dell’Avv. Prof.ssa Carlotta Ludovici del foro di L’Aquila, adiva il Giudice competente per avanzare la legittima richiesta del ristoro dei danni riportati dal proprio mezzo. Dopo una lunga istruttoria testimoniale e documentale il GOP di L’Aquila emanava la sentenza di condanna a carico della Regione Abruzzo, che se da un lato statuiva che lungo la strada in questione al momento dell’incidente non erano presenti dissuasori, segnali luminosi e acustici di pericolo, segnaletica di attraversamento animali selvatici, guardrail, né illuminazione pubblica, dall’altra ribadiva l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime in virtù del quale in caso di incidenti provocati da fauna selvatica unica ed esclusiva responsabile, peraltro ex art. 2052 c.c. in quanto il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale, è l’ente regionale e nel caso specifico la Regione Abruzzo.
Si legge nella pronunzia de qua come l’art. 3 della L. 157/92 prevede, infatti, che le Regioni a Statuto ordinario provvedano ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e la L.R. 32/2015 all’art. 3 prevede che tra le materie oggetto di trasferimento alla Regione dalle Province, in attuazione della L. 56/2014, ci siano, tra l’altro, anche le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne e le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica. È evidente, dunque, sia dalle disposizioni di legge regionale che statale, che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni ai terzi, è responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.
“Ancora una volta ci troviamo ad assistere ad eventi gravi e perigliosi, riconducibili a condotte colpevoli imputabili all’Ente Regione, il quale non ha predisposto tutte quelle misure idonee (ad esempio sistemi di ritenzione o di dissuasione ottica) dirette ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o a persone, come purtroppo accaduto nel caso specifico con conseguenze limitate soltanto grazie alla prudenza dell’automobilista. Le misure idonee di cui disquisisce in sentenza il Giudice, se finalmente venissero adottate, potrebbero non soltanto tutelare gli utenti della strada, ma anche gli stessi animali, che inconsapevolmente sono destinati a morte certa o quasi”.