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Teramo

Alba Adriatica, palazzine residenziali nell’area del camping: accolto il ricorso dopo il no della Soprintendenza

Annullata la delibera con la quale la giunta aveva detto no al progetto

Alba Adriatica. Il Tar annulla la delibera comunale e, nella sostanza, spiana le porte alla realizzazione di un piano di lottizzazione, in via Rodi, nell’area che ospita lo storico camping Roma di Alba Adriatica.

Si rimettono le lancette indietro di 4 anni in pratica, al 2021, quando il Comune albense adottò il piano di riqualificazione dell’area con la realizzazione di tre palazzine residenziali, nell’area più ad ovest di via Rodi con standard urbanistici nel rispetto del Prg e con un’ampia area, circa 10mila metri quadrati, e cessione del 65% al Comune per spazi comune, verde, illuminazione, allacci fognari e parcheggi.

Nel 2023, però, la giunta comunale, sulla scorta di un parere negativo da parte della Soprintendenza, espresso in sede di conferenza dei servizi, ha deciso di non approvare il piano di riqualificazione.
Da lì si è originato un contenzioso di natura amministrativa, con le richieste di sospensiva al Tar e Consiglio di Stato e con il recente pronunciamento nel merito, che ha dato ragione alla società che ha presentato il piano di riqualificazione.

La recente sentenza del Tar ribadisce alcuni aspetti importanti. In pratica il progetto presentato (con modifica della destinazione d’uso degli spazi) rientra nelle previsioni del Prg vigente ed è in sintonia con quelli che sono gli strumento sovra-comunali, a partire dal piano paesistico regionale.

Le motivazioni. Anche a voler ipotizzare che alla Soprintendenza siano concessi spazi di discrezionalità per valutare la compatibilità del piano di lottizzazione con i valori paesaggistici, può affermarsi che le previsioni del piano regionale paesistico non possono essere disattese senza una valutazione specifica ed approfondita”<, si legge in un passaggio.
La motivazione del parere della Soprintendenza, recepito con la delibera di rigetto del Progetto di riqualificazione della società ricorrente, contiene prevalentemente generiche affermazioni di principio e valutazioni specifiche che si pongono in contraddizione con lo stato dei luoghi.

In particolare, considerato che l’area interessata è ubicata a circa cinquecento metri dal lungomare ed è circondata da alti edifici che impediscono di fatto dai dintorni “la veduta dell’andamento della costa e della spiaggia” e “verso i colli e le alture all’interno”, la Soprintendenza avrebbe dovuto chiarire quale sia il “quadro naturale” sul quale impatterebbe l’edificazione e quale sia il “punto pubblico” di osservazione di tale panorama, posto che in linea di principio qualsiasi iniziativa edificatoria è inevitabilmente destinata ad incidere sul paesaggio circostante.

La Soprintendenza avrebbe poi dovuto indicare le specifiche ragioni per le quali riteneva che gli edifici descritti nel fascicolo progettuale avrebbero deturpato il quadro naturale esistente nonostante la forte urbanizzazione dell’Area.

“In definitiva”, si legge ancora nel dispostivo, “pur escludendo che la presenza di un piano paesistico degradi l’intervento autorizzatorio da atto tecnico-discrezionale in atto vincolato e considerato che il piano paesistico non possa assorbire interamente la verifica di garanzia dell’interesse paesaggistico, deve ribadirsi che, nell’ottica del principio di legalità, l’esercizio della discrezionalità tecnica debba svolgersi all’interno di un perimetro preciso e tracciato dalle disposizioni pianificatorie che non possono essere ignorate sic et simpliciter”.

Per questo motivo la delibera con la quale era stato deciso di non approvare il piano è stata annullata e compensate le spese. Ora si attendono i passaggi successivi.

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