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Teramo

Azioni Tercas, già oltre cento i risparmiatori risarciti: “C’è tempo fino al 2024”

La Federconsumatori di Teramo, in persona del suo responsabile Dante Di Carlo, rende noto che il tribunale di Teramo ha emesso altre due importanti sentenze nel contenzioso degli azionisti Tercas.

Nel 2015, 25 azionisti della Tercas – così come avevano già fatto più di altri 300 azionisti della banca – si sono rivolti ai legali della Federconsumatori di Teramo (all’epoca presieduta dal compianto Ernino D’Agostino) Massimo Cerniglia del foro di Roma e Domenico Di Sabatino del foro di Teramo per essere tutelati nelle loro ragioni.

I risparmiatori, infatti, avevano investito rilevanti somme (alcuni anche oltre 50.000 euro) nell’acquisto di azioni della Tercas nel collocamento del 2006.

“A seguito del commissariamento della banca e dell’azzeramento delle azioni migliaia di azionisti avevano perso tutti i loro risparmi. Gli avvocati, già nel 2015 hanno notificato alla banca un atto di citazione presso il tribunale di Teramo, con il quale hanno chiesto la condanna della Banca Popolare di Bari, che aveva incorporato la Tercas, al risarcimento di tutti i danni patiti, pari all’intera somma investita, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con 2 sentenze emesse il 4 aprile 2023 Erika Capanna Piscè, giudice monocratico del tribunale di Teramo, ha ritenuto la competenza del tribunale civile di Teramo e non – come richiesto dalla banca – del tribunale delle imprese di L’Aquila. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’acquisto delle azioni da parte dei risparmiatori sia avvenuto nell’ambito di un prevalente rapporto di natura finanziaria e non per conseguire lo status di soci della banca. Pertanto, in tale ambito avevano rilevanza gli aspetti di inadempimento agli obblighi stabiliti dal TUF e dal Regolamento Consob, con la conseguente responsabilità della banca in caso di violazione della suddetta normativa. In conseguenza di ciò è stata dichiarata la competenza del Tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di imprese”.

E ancora: “Il tribunale, inoltre, ha ritenuto la natura contrattuale della responsabilità addebitabile alla banca per la violazione della normativa finanziaria (con la conseguente prescrizione decennale dell’azione e non quinquennale). Gli inadempimenti che sono stati denunciati da risparmiatori, infatti, sono stati compiuti dopo la stipula del contratto quadro e non prima e riguardano, infatti, la violazione degli obblighi informativi dell’intermediario dovuti prima dell’effettuazione di ogni singola operazione finanziaria. Scendendo nel merito della questione, il tribunale ha ritenuto che l’obbligo principale in capo all’intermediario sia quello informativo stabilito dall’articolo 21 del TUF e cioè l’obbligo di informare in modo puntuale e specifico l’investitore sulle peculiari caratteristiche dello strumento finanziario che si intende negoziare, al fine di consentire che vengano effettuate operazioni in piena consapevolezza. Sempre secondo l’articolo 21 del TUF gli intermediari, nell’operare in ambito finanziario, non devono già tutelare i loro interessi commerciali, ma devono operare con diligenza correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati. In altre parole, alle banche il legislatore, sia euro-unitario che nazionale, attribuisce una vera e propria funzione pubblica anche e soprattutto per la tutela del risparmio, così come statuito dall’articolo 47 della Costituzione”.

Per Federconsumatori di Teramo, “restando al merito delle questioni e agli obblighi informativi, il tribunale statuisce che per la consolidata giurisprudenza di Cassazione gli obblighi informativi degli intermediari devono essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l’intero ventaglio delle informazioni specifiche e personalizzate che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l’intermediario deve fornire in ragione dell’investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell’investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l’investimento. Utilizzando tali principi, il tribunale ritiene che l’intermediario finanziario non possa fornire le informazioni dovute con la sola consegna di documenti quali il prospetto informativo o il documento sui rischi generali, in quanto le informazioni contenute nei suddetti documenti sono generali e non tengono conto della specificità dell’investitore. Né, dall’altra parte, la dichiarazione scritta dell’investitore, con la quale lo stesso dichiara di aver ricevuto le informazioni necessarie, può essere ritenuta sufficiente, in quanto non si tratta di una confessione stragiudiziale, ma di una dichiarazione riassuntiva e generica. La stessa, infatti, non attesta quante e quali specifiche informazioni siano state date in modo appropriato, affinché l’investitore possa ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento, del tipo specifico di strumento finanziario interessato e dei rischi ad essi connessi (tutte informazioni indispensabili per prendere decisioni in maniera consapevole). Per il tribunale, quindi, come per la Cassazione, la consegna di documenti o mere dichiarazioni di scienza non sono sufficienti a far ritenere che l’intermediario abbia dato delle specifiche ed esaustive informazioni, occorrendo un’ulteriore e specifica attività individuale di informazione sugli strumenti finanziari, attività che la banca non ha provato di aver espletato. In altre parole, l’intermediario può anche consegnare plurimi documenti, ma dovrebbe sempre illustrare all’investitore tali documenti, diligentemente ed eloquentemente, al fine di assicurarsi la reale comprensione dei termini giuridici, economici e finanziari di ogni operazione. In altre parole, non si possono curare gli interessi (anche rilevanti ed economici) dei cittadini con un mero formalismo del tutto svuotato di reali contenuti. Ulteriore profilo di illegittimità nel comportamento della banca è stato ritenuto dal Tribunale relativamente alla segnalazione di inadeguatezza degli investimenti.

Per tutto quanto sopra argomentato dalla giudice Capanna Piscè, “la banca è stata condannata a risarcire i risparmiatori di tutte le somme impiegate per l’acquisto dei titoli, con l’aumento di quasi il 25% a titolo di interessi e rivalutazione. In altre parole, chi ha investito € 10.000 nel 2006 ne ha recuperati circa € 12.500 (detratti i dividendi). Le sentenze in commento confermano il nuovo orientamento del tribunale di Teramo in merito alla responsabilità della banca Tercas nella vendita delle proprie azioni a migliaia di risparmiatori abruzzesi. In totale, le sentenze favorevoli emesse per gli investitori assistiti dai legali della Federconsumatori sono state: quattro del giudice Di Giacinto, che hanno riguardato oltre 60 persone; due della giudice Mastro, che hanno riguardato 20 risparmiatori; una del giudice Converti, che ha riguardato 4 risparmiatori ed è stata pure confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila nell’agosto del 2022. Oggi con le 2 sentenze della giudice Capanna Piscè si aggiungono altri 25 investitori risarciti (109 totali). È importante sottolineare che, in base al contenzioso che è stato deciso, la prescrizione per far valere i propri diritti da parte degli azionisti non si è ancora consumata, perché la possibilità di proporre azioni legali scade a fine giugno 2024″.

La Federconsumatori di Teramo, pertanto, invita gli azionisti a rivolgersi quanto prima presso la propria sede, al fine di valutare le singole posizioni.

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