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Teramo

Controllo del territorio e incidenti stradali: la posizione della polizia locale

Teramo. “E’ impropabile, se non impossibile allo stato attuale, che la polizia locale possa svolgere il servizio richiesto dal prefetto: garantire l’intervento in caso di incidente stradale sul territorio urbano nell’arco della giorrnata e in particolar modo nei fine settimana.

 

Occorre, dunque, che i sindaci informino il prefetto della situazione della polizia locale”. A scriverlo, in una nota molto circostanziata, è il Csa Ral, sindacato maggiormente rappresentativo della polizia locale, che ha preso posizione dopo la nota con la quale il prefetto ha chiesto ai sindaci di impiegare le polizie locale per rilevare gli incidenti stradali, sgravando le altre forze di polizia da tali incombenze.

Nella nota vengono ricordati alcuni aspetti da parte del coordinamento provinciale.

La Polizia Locale non è Forza di Polizia (art. 16 della L. n. 121/1981). L’ordinamento della Polizia Locale è disciplinato dalla L.Q. n. 65/1986 (lex specialis) che le attribuisce funzioni di polizia amministrativa locale, polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza e di recente la L. n. 48/2017 le attribuisce compiti in materia di sicurezza urbana.

Ai sensi degli artt. 20 e 7 del D.M.I. n. 145/87 i servizi esterni di vigilanza, di pronto intervento e notturni (dopo le 22:00) ed i servizi di pubblica sicurezza debbono essere necessariamente svolti da personale munito di arma.

L’organizzazione e il funzionamento della Polizia Locale è disciplinato dalla L.R. n. 42/2013 (lex specialis) che ha introdotto disposizioni molto qualificanti in particolare quelle inerenti il Comandante/Resp.le del Servizio (art. 5), i compiti degli Addetti (art. 7), lo svolgimento delle funzioni (art. 11).

La L.R. n. 42/2013 rinvia alla Giunta regionale e al Consiglio regionale l’adozione di provvedimenti attuativi a cui, entro 180 giorni dalla loro approvazione, i Comuni adeguano i regolamenti di polizia locale.

La Giunta regionale con Delibera n. 524/2019 ha approvato i Modelli operativi ed organizzativi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo.
La Regione Abruzzo, con Nota Prot. RA/22 2765/21 del 26/05/2021, ha reiterato la diffida
agli Enti Locali (tutti) a uniformarsi alle previsioni della L.R. n. 42/2013 e della D.G.R. n. CSA

Ad oggi i Comuni nonostante le disposizioni di legge (e le numerose specifiche Sentenze anche del Tar Abruzzo e del Consiglio di Stato) continuano:

– a conferire l’incarico di Comandante/Resp.le di Polizia Locale a personale non apicale, di altra Area/Servizio/Settore, al Segretario Comunale al Sindaco o Assessore delegato, a separare le
funzioni di comandane da quelle gestionali per attribuirle a due soggetti differenti;
– ad assegnare al personale di Polizia Locale compiti non propri/vietati (rilascio contrassegno
autorizzazioni disabili, passi carrabili, ztl, autorizzazione occupazione suolo pubblico e altri
atti/autorizzazioni che, comunque, implicano conflitto di interessi, e/o riscossione posteggi/gestione
fiere e mercati e/o a notificare atti, accertare residenze);
– ad impiegare nelle attività operative di Polizia Stradale (art. 11 CdS) gli addetti di Polizia
Locale da soli;
– a non assicurare la funzione di Polizia Locale (funzione fondamentale dei Comuni) neanche
attraverso forme di gestione associata (quale le convenzioni) e/o a non mantenere la dotazione
organica effettiva in servizio nella misura di almeno un operatore effettivo ogni settecento “abitanti
equivalenti”.
Tale stato delle cose ingenera confusione e incertezze nelle Polizie Locali tra gli Addetti e tra
i Cittadini a tutto discapito del servizio da rendere (in un contesto sociale molto delicato).
Inoltre, il rapporto di lavoro degli Addetti di Polizia Locale (di natura privatistica) è regolato
dal CCNL del Comparto Funzioni Locali (che li assimila in tutto e per tutto ai dipendenti amm.vi e
non alle Forze di Polizia).
Il CCNL stabilisce che l’orario di lavoro è (ordinariamente) articolato su cinque giorni e che
gli Enti (che dispongono di una adeguata consistenza del personale in servizio e di risorse decentrate
disponibili) possono istituire la turnazione (che può essere articolata su cinque o sei giorni con
prestazioni lavorative svolte in orario antimeridiano e pomeridiano fermo restando il diritto del
lavoratore ogni sette giorni a riposare di regola la domenica).
Per quanto sopra è improbabile (se non impossibile allo stato attuale) che la Polizia Locale
possa (legittimamente) svolgere il servizio richiesto dal Prefetto (garantire l’intervento della Polizia
Locale in caso di sinistro stradale sul territorio urbano nell’arco dell’intera giornata ed in particolare
in coincidenza dei fine settimana).
Occorre che i Sindaci informino il Sig. Prefetto della situazione della Polizia Locale.
Tutti siamo interessati a fornire alla città ed ai cittadini i servizi di cui hanno bisogno, ma
dobbiamo farlo nel pieno rispetto delle regole”.

 

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