ACCEDI AL CANALE WHATSAPP E RICEVI LE TOP NEWS DEL GIORNO:

ACCEDI AL CANALE
Teramo

A Teramo ordinanza antincendi: cosa è vietato

Come già avvenuto negli anni passati, al fine di evitare situazioni di pericolo, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha emanato un’ordinanza relativa alla prevenzione degli incendi che dispone, fino alla fine del mese di settembre prossimo, il divieto di accendere fuochi, di ogni genere, in corrispondenza o in prossimità di terreni condotti a coltura agraria o incolti, pascolo, aree boscate, erborate o cespugliate, di serbatoi di GPL e tubazioni di gas, lungo strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate e/o in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generale fiamma libera; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; nelle discariche private, procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione di rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgete dovranno essere immediatamente spenti dal gestore; durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile; fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio.

Contestualmente, ai singoli privati e agli enti pubblici e privati in qualità di proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dimesse; detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali; amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali; proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto; gestori di cabine elettriche; proprietari di aree inedificate in genere; responsabili di cantieri edili e stradali; l’ordinanza intima, ciascuno per le proprie competenze, di procedere alla manutenzione delle aree, alla pulizia dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, per tutto il periodo di efficacia della presente ordinanza, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva; provvedere, nei campi a confine con strada a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a 5 metri lineare, priva di vegetazione; provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a 10 metri lineari; provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale; provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada; provvedere alla pulizia, per un raggio non inferiore a 5 metri, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni di combustibili liquidi; provvedere, in caso di proprietà di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile ed inoltre, a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere mantenuta costantemente priva di seccume vegetale.

L’ordinanza, infine, prevede anche che gli Enti gestori di infrastrutture e servizi, le Società di gestione delle Ferrovie, Anas, le Società di gestione di servizi idrici, la Società Autostrade, la Provincia e i Consorzi di Bonifica, coadiuvino  le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Salvo che il fatto non costituisca reato, per la mancata osservanza di quanto disposto nell’ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. Si invita ciascun cittadino, anche turista o gitante, a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento dando comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Tel. 115

Arma dei Carabinieri Forestali: Tel. 112 – 1515

Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Abruzzo: Tel. 0862/311526

Numero verde: 800.861.016

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio