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Teramo

Tortoreto, nuova palazzina in centro: sul permesso di costruire decide il Consiglio di Stato

lOCATELLI

Tortoreto. Al momento l’efficacia della sentenza del Tar Abruzzo, che aveva annullato il permesso di costruire per una nuova palazzina in centro, ultimata e già abitata, è stato congelato.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto la richiesta di sospensiva del Comune di Tortoreto e della stessa società costruttrice, e la questione sarà discussa nel merito nell’udienza, sempre dinanzi al secondo grado del giudizio amministrativo nel prossimo mese di maggio.

Il collegio, infatti, anche in ordine alla vicenda in oggetto (dove c’era stata un’assoluzione in sede penale per presunti abusi edilizi e non rispetto delle distanza con un edificio confinante) ha fatto prevalere la situazione in essere in attesa del giudizio di merito.

La vicenda. Il pronunciamento di un anno fa da parte del Tar aveva fatto discutere e non poco, visto che il permesso di costruire, ritenuto illegittimo, era di sette anni prima e nel frattempo la nuova palazzina, in centro, era stata realizzata venduti appartamenti e spazi commerciali al piano terra.
In ogni caso, la vicenda era stata oggetto, nel 2018, di un esposto al Comune che poi era stato archiviato dallo stesse Ente, dopo un sopralluogo effettuato. E di una causa passata in giudicato.

Gli aspetti determinanti nella decisione del Tar sono stati essenzialmente quattro. Gli spazi destinati a parcheggio non soddisfano i parametri previsti delle norme urbanistiche (un posto auto per ogni 100 metri quadrati residenziali e 3 posti auto per 100 metri quadrati per attività commerciale). Il secondo elemento riguarda l’altezza del fabbricato (potevano essere quattro piano fuori terra) e secondo la relazione del CTU del Tribunale di Teramo risulta che l’edificio è stato progettato e realizzato in violazione del limite di altezza.

Poi c’è l’aspetto degli ingombri dei balconi che non rispetterebbero la distanza originaria, con l’abitazione confinante. Infine l’intervento edilizio non rispetta l’obbligo assunto nei confronti del Comune, posto a condizione di ammissibilità dell’intervento di demolizione con sopraelevazione, di cedere il 30% della superficie del piano terra e della destinazione commerciale e a servizi del restante 70%.
Va detto che l’efficacia della sentenza del Tar al momento è stata sospesa in attesa del giudizio di merito.

 

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