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Teramo

Vigili del fuoco e soccorso alpino: chiariti gli ambiti di azione

L’ Avvocatura Generale dello Stato pone la parole fine alla diatriba tra i Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Il sindacato dei vigili del fuoco CONAPO, primo sindacato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da anni lamenta una sorta di corto circuito legislativo nell’assegnazione al Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico di interventi che invece dovrebbero essere di competenza, in prima istanza, dei Vigili del Fuoco – fa sapere Davide Salvucci segretario provinciale del CONAPO di Teramo -.

E proprio in questi giorni l’Avvocatura generale dello Stato pone un importante tassello di carattere tecnico-giuridico per chiarire ancor meglio le competenze in tema di soccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speologico (CNSAS).

Con nota STAFFCNVVF prot. n.24511 del 20.11.2023, l’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco comunica gli esiti delle richiesta di parere richiesto alla Avvocatura generale dello Stato, quest’ultima si è espressa al fine di chiarire l’ambito delle competenze rispettive, in materia di soccorso pubblico, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Al riguardo l’Avvocatura Generale si è pronunciata, pervenendo alle seguenti conclusioni:
a) il CNSAS ha competenza ad intervenire nelle operazioni di soccorso in territorio montano, in ambiente ipogeo o in zone impervie del territorio nazionale, ma non in via esclusiva;
b) quando le operazioni di soccorso, nei predetti scenari, si inseriscono nel contesto di un intervento emergenziale di protezione civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco spettano compiti di coordinamento delle altre forze in campo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
c) qualora, sempre nei predetti scenari, intervengano, al di fuori di un intervento emergenziale di protezione civile, anche squadre di soccorso appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a quest’ ultimo spettano i compiti di coordinamento e direzione delle operazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006,n. 139.

La stessa Avvocatura Generale dello Stato ha precisato, altresì, che a questi principi, derivanti dall’applicazione di norme inderogabili di legge, che delineano il perimetro delle competenze dei due enti, dovranno attenersi gli eventuali accordi tra essi stipulati. Quanto all’eventuale responsabilità per omesso o tardivo intervento, essa va valutata in relazione alle circostanze del caso concreto e può essere imputata a uno o anche ad entrambi gli enti in via concorrente, ogni qual volta la vicenda fattuale faccia emergere una condotta almeno colposa da parte di uno o di entrambi. Il parere acquisito costituisce autorevole punto di riferimento per l’esercizio delle delicate competenze spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’auspicio di un sempre più costruttivo dialogo con il CNSAS, nell’obiettivo di garantire la massima sicurezza per la pubblica incolumità.

 

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